Art. 1
Messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
In vigore dal 5 dic 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 è così modificato:
(1)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
Il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, è notificato alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.
Lo Stato membro di spedizione trasmette senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa.»;
(2)
È inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Ricorso a documenti di riserva
Se uno speditore o uno speditore certificato ha informato le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38 paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 e se si prevede che l’indisponibilità del sistema informatico nello Stato membro di spedizione persista al momento dell’arrivo in loco dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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