Art. 2

Procedure per lo svolgimento dell’indagine presso i beneficiari

In vigore dal 4 dic 2023
Procedure per lo svolgimento dell’indagine presso i beneficiari 1.   La Commissione pubblica l’indagine su un sistema di gestione delle indagini online nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato, usando il modello di cui all’. Il link all’indagine è inviato allo Stato membro interessato entro e non oltre i cinque mesi successivi alla fine del periodo di attuazione del contributo finanziario pertinente. 2.   Lo Stato membro interessato avvia l’indagine durante il sesto mese successivo alla fine del periodo di attuazione in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691, inviando un invito a partecipare all’indagine a ciascun beneficiario dell’assistenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). La Commissione mantiene aperta l’indagine per almeno quattro settimane dalla data di avvio. 3.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito a possibili periodi festivi o altre circostanze che potrebbero influire sul tasso di partecipazione. In tal caso l’indagine potrebbe essere programmata per un periodo prolungato fino a otto settimane. 4.   Lo Stato membro interessato invia un sollecito ai beneficiari una settimana prima della fine prevista dell’indagine. 5.   In caso di tassi di partecipazione bassi la Commissione e lo Stato membro interessato potrebbero accordarsi su un’estensione del periodo di indagine. Se è concordata un’estensione del periodo di indagine, lo Stato membro interessato invia un sollecito aggiuntivo ai beneficiari indicando la durata dell’estensione. 6.   Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito agli sforzi profusi per incoraggiare la partecipazione e la informa non appena è avviata l’indagine e non appena è inviato qualsiasi sollecito. 7.   Lo Stato membro interessato informa i beneficiari in merito all’indagine futura non appena questi richiedono l’assistenza e li invita a mantenere i dati di contatto aggiornati fino all’avvio dell’indagine. Gli Stati membri forniscono assistenza ai beneficiari ai fini dell’accesso al sistema di gestione delle indagini online.
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