Art. 2

In vigore dal 28 nov 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore fino all’entrata in vigore del regolamento delegato che istituisce il secondo elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:1041:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo