Art. 4
In vigore dal 27 nov 2023
1. La sospensione o riduzione dei dazi all’importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni seguenti:
a)
pulitura, eviscerazione, taglio della coda e taglio della testa;
b)
taglio;
c)
reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;
d)
campionatura e cernita;
e)
etichettatura;
f)
condizionamento;
g)
refrigerazione;
h)
congelamento;
i)
surgelazione;
j)
sbrinamento;
k)
ghiacciatura;
l)
scongelamento; e
m)
separazione.
4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle operazioni seguenti:
a)
taglio a dadi;
b)
taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC ex 0307 43 35, ex 0307 43 91, ex 0307 43 92 ed ex 0307 43 99;
c)
sfilettatura;
d)
produzione di falde;
e)
taglio di blocchi congelati;
f)
frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati e cefalopodi per l’ottenimento di filetti individuali;
g)
affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;
h)
trattamento con gas d’imballaggio quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60);
i)
divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l’eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10);
j)
pastorizzazione di cui ai codici NC 0305 20 00 e 1604 32 00;
k)
pulitura nel caso in cui tale operazione sia l’unica che possa essere effettuata su una particolare merce e la pulitura sia necessaria per ottenere un prodotto accettabile per il consumo umano (uova di pesce delle voci 0302, 0303 e 0305; gamberetti della voce 0306; pesce congelato, esclusi filetti di pesce e di altra carne di pesci, della specie Gadus morhua destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 63 10, delle specie Merluccius, escluso il Merluccius merluccius, destinati alla trasformazione di cui ai codici NC 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13 e 0303 66 19, e della specie Theragra chalcogramma destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0303 67 00); e
l)
imballaggio in atmosfera modificata di cui al codice NC 1605 40 00.
5. I contingenti tariffari non sono disponibili per i prodotti originari della Russia o della Bielorussia.
Al fine di stabilire l’origine dei prodotti nell’ambito dei contingenti, si applicano le norme di origine non preferenziali a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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