Art. 16
Norme di origine e nazionalità
In vigore dal 22 nov 2023
Norme di origine e nazionalità
1. Ai fini del presente regolamento, l’origine di un bene o di un servizio o la nazionalità di un prestatore di servizi, un investimento o un titolare di diritti di proprietà intellettuale sono accertate conformemente all’allegato II.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II, punti 2 e 3, al fine di tenere conto dei pertinenti sviluppi degli strumenti internazionali e dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento o di altri atti dell’Unione.
Storico versioni
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