Art. 1

In vigore dal 22 nov 2023
Il regolamento (CE) n. 1217/2009 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: « Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione della rete d’informazione sulla sostenibilità delle aziende agricole »; 2) il titolo del capo I è sostituito dal seguente: «ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ AGRICOLA»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Al fine di soddisfare le esigenze della politica agricola comune (PAC), compresa la valutazione del suo impatto sul settore agricolo, è istituita una rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (“RISA”) per la raccolta e l’analisi di dati sulla sostenibilità a livello di azienda agricola che coprano la dimensione economica, ambientale e sociale (“dati RISA”). I dati RISA possono essere utilizzati per contribuire alla valutazione di aspetti aggiuntivi connessi alla sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione e per rispondere alle sfide cui essa deve far fronte. 2.   I dati RISA coprono gli ambiti stabiliti nell’allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di modificare l’allegato -I per modificare tali ambiti o aggiungerne di nuovi. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione: a) garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili; b) effettua analisi della pertinenza, della fattibilità e della proporzionalità di tale modifica, anche per quanto riguarda la disponibilità e la qualità delle fonti di dati appropriate, in particolare le fonti amministrative pertinenti, e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi; c) garantisce che i nuovi ambiti inseriti siano collegati agli obiettivi della PAC; d) non aggiunge nuovi ambiti fino al 20 dicembre 2028; e) adotta tali atti delegati, qualora siano aggiunti nuovi ambiti, almeno un anno prima della data di applicazione del relativo atto di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4. 3.   I dati RISA e i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis sono utilizzati per effettuare analisi sullo stato di sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, anche in un formato che consenta l’analisi comparativa. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati di tali analisi sotto forma di dati RISA aggregati e anonimizzati. Tali dati possono essere utilizzati come informazioni che consentano l’analisi comparativa o per fornire consulenza agli agricoltori, allo scopo di facilitare la gestione delle aziende agricole e migliorarne la sostenibilità. La pubblicazione dei risultati e l’utilizzo dei dati a fini di analisi comparativa o consulenza sono conformi all’articolo 16. 4.   Gli Stati membri possono decidere di utilizzare i dati RISA come fonte di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), all’allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o ad altri atti adottati a norma dell’articolo 338, paragrafo 1, TFUE. (*1)  Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1)." (*2)  Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1)." (*3)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).»;" 4) l’ è sostituito dal seguente: « Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti: 1) “agricoltore”: la persona fisica o giuridica la cui azienda è situata nell’Unione; 2) “azienda”: una singola unità, dal punto di vista sia tecnico sia economico, che dispone di una gestione unitaria e che svolge attività economiche in agricoltura in conformità dell’uso generale di tali termini nell’ambito delle indagini e dei censimenti agricoli dell’Unione; 3) “classe di aziende”: un insieme di aziende appartenenti alla stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter; 4) “azienda contabile”: qualsiasi azienda per cui è compilata una scheda aziendale nel quadro della RISA; 5) “scheda aziendale”: la scheda, da compilare o già compilata, con i dati relativi all’azienda contabile, esclusi i collegamenti e i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1; 6) “circoscrizione della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola” o “circoscrizione RISA”: il territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitato ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco di tali circoscrizioni figura all’allegato I; 7) “rilevatore di dati”: un organo di collegamento o un’entità da esso incaricata di raccogliere i dati RISA; 8) “produzione standard”: il valore normale della produzione lorda; 9) “dati personali”: i dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e dell’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); 10) “dati individuali”: i dati riferiti a un’azienda contabile che consentono di identificare l’azienda o l’agricoltore, direttamente o indirettamente, e che possono essere dati personali o dati riguardanti persone giuridiche; 11) “dati anonimizzati”: i dati in una forma che non consente di identificare né direttamente né indirettamente le singole persone fisiche o giuridiche; 12) “dati pseudonimizzati”: i dati individuali che non possono più essere attribuiti a una specifica persona fisica o giuridica senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati individuali non siano attribuiti a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile; 13) “dati aggregati”: i dati ottenuti da combinazioni o calcoli basati su dati relativi a più aziende contabili. (*4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" 5) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Al fine di assicurare che l’elenco delle circoscrizioni RISA possa essere aggiornato in seguito a una richiesta di uno Stato membro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis riguardo alle modifiche dell’allegato I relative all’elenco delle circoscrizioni RISA per Stato membro.» ; 6) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «DATI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AZIENDALI E IL COLLEGAMENTO DI DATI»; 7) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Le schede aziendali sono compilate mediante indagini per le quali gli Stati membri possono utilizzare, se del caso, dati provenienti dalle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e da altre fonti di dati pertinenti, nonché metodi di compilazione dei dati o approcci innovativi per la condivisione e la compilazione dei dati. 2.   Gli organi di collegamento hanno il diritto di accedere alle seguenti fonti di dati e di utilizzarle gratuitamente: a) il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); b) il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti istituito dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7); c) lo schedario viticolo realizzato in conformità all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8); d) i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9); e) i dati degli Stati membri per l’esecuzione del monitoraggio e della valutazione dei piani strategici della PAC (DMV) conformemente all’atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 133 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10); f) se del caso, i dati raccolti a livello di azienda agricola per la fissazione di programmi d’azione da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*11); g) qualsiasi altra fonte di dati pertinente accessibile alle autorità degli Stati membri. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organi di collegamento abbiano il diritto di accedere alle fonti di dati di cui al paragrafo 2 e di utilizzarle. Gli Stati membri possono istituire a tal fine i necessari meccanismi di cooperazione che facilitino l’accesso effettivo a tali fonti di dati e il loro utilizzo. Il diritto di accesso e di utilizzo è concesso anche nel caso in cui l’organo di collegamento deleghi a persone fisiche o giuridiche compiti da svolgere per suo conto. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare il paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo nuove fonti di dati adeguate stabilite dal diritto dell’Unione. (*6)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187)." (*7)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)." (*8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)." (*9)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1)." (*10)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)." (*11)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).»;" 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis 1.   Oltre alla scheda aziendale, gli Stati membri determinano i collegamenti tra l’azienda contabile e gli identificatori relativi a tale azienda nelle serie di dati seguenti: a) DMV; b) SIGC. Gli Stati membri trasmettono tali collegamenti alla Commissione o inviano direttamente i dati relativi all’azienda contabile che figurano nelle serie di dati di cui al primo comma, ad eccezione degli identificatori. Gli Stati membri che inviano direttamente i dati forniscono il numero RISA dell’azienda contabile. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis per modificare l’elenco delle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiungere nuove serie di dati adeguate e pertinenti. Nell’esercitare il potere di adottare tali atti delegati, la Commissione: a) garantisce che gli atti delegati siano debitamente giustificati e non creino oneri aggiuntivi significativi per gli Stati membri o le aziende contabili; b) effettua analisi della pertinenza, della fattibilità, della proporzionalità e della qualità di tali serie di dati e tiene debitamente conto dei risultati di tali analisi. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che elencano i dati da estrarre dalle serie di dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché norme dettagliate sulle specifiche tecniche e sui termini per la trasmissione di tali dati tra gli Stati membri e la Commissione. Tali dati sono collegati alla finalità del presente regolamento di cui all’ e a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I. Nell’adottare i suddetti atti di esecuzione, la Commissione tiene conto della pertinenza di tali dati e della fattibilità dell’estrazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2. 4.   La Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sulla metodologia per l’estrazione dei dati pertinenti.» ; 9) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Il campo d’osservazione comprende le aziende di dimensione economica uguale o superiore a una soglia pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica della tipologia dell’Unione relativa alle aziende di cui all’articolo 5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis che integrano il presente regolamento stabilendo le norme per fissare la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali norme garantiscono che le aziende agricole di dimensioni economiche minori siano adeguatamente rappresentate nei piani di selezione delle aziende contabili stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 bis. La Commissione adotta, sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni ricevute dagli Stati membri, atti di esecuzione che fissano la soglia di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2. 2.   Sono considerate aziende contabili le aziende che: a) sono comprese nel campo d’osservazione di cui al paragrafo 1; b) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni RISA, rappresentative del campo d’osservazione. 3.   Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per incoraggiare la partecipazione alle indagini. In casi eccezionali, gli Stati membri possono anche adottare norme per affrontare eventuali casi in cui è probabile che il numero di aziende contabili stabilito nel piano di selezione delle aziende contabili non possa essere raggiunto. Tali norme, tuttavia, non contemplano sanzioni per gli agricoltori.» ; 10) l’articolo 5 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni Stato membro elabora un piano di selezione delle aziende contabili che assicuri un campione rappresentativo del campo d’osservazione.»; ii) al secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— siano presentati secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende, e»; b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In conformità delle norme adottate ai sensi del paragrafo 1 e sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RISA. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2. 3.   Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione RISA può essere fino al 20 % inferiore o superiore al numero fissato negli atti di esecuzione da adottare a norma del paragrafo 2, purché il numero totale delle aziende contabili dello Stato membro interessato sia rispettato.» ; 11) all’articolo 5 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le aziende sono classificate in modo uniforme secondo la tipologia dell’Unione relativa alle aziende. La tipologia relativa alle aziende è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe di orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini sulla struttura delle aziende agricole dell’Unione e della RISA.» ; 12) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la RISA («comitato nazionale»).» ; b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni RISA possono creare, a livello di ciascuna delle circoscrizioni sottoposte alla loro giurisdizione, un comitato regionale per la RISA («comitato regionale»).» ; 13) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di: a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e i rilevatori di dati circa il quadro normativo applicabile e di vigilare sulla corretta applicazione di quest’ultimo; b) redigere il piano di selezione delle aziende contabili, sottoporlo all’approvazione del comitato nazionale e trasmetterlo alla Commissione; c) elaborare: i) l’elenco delle aziende contabili; ii) se del caso, l’elenco dei rilevatori di dati in grado di compilare le schede aziendali; d) produrre le schede aziendali; e) verificare che le schede aziendali siano state debitamente compilate e, se necessario, correggere eventuali errori o imprecisioni rilevati; f) inoltrare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, nel formato richiesto, entro i termini stabiliti; g) inviare i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1; h) trasmettere le richieste d’informazione di cui all’articolo 17 al comitato nazionale, ai comitati regionali e ai rilevatori di dati, e inoltrare alla Commissione le relative risposte; i) offrire alle aziende contabili la possibilità di ottenere i propri risultati dall’organo di collegamento o da un’organizzazione da esso designata, quanto prima e in ogni caso entro quattro mesi dalla conferma, da parte della Commissione, che la scheda aziendale è debitamente compilata; ove possibile, tali risultati includono informazioni comparative che confrontano tali risultati con le medie regionali, nazionali, dell’Unione o settoriali; j) definire un piano per incentivare la partecipazione degli agricoltori alla RISA e presentarlo alla Commissione unitamente al piano di selezione delle aziende contabili; k) mettere a disposizione, direttamente o tramite un’organizzazione da esso designata, i risultati ottenuti sotto forma di dati aggregati e anonimizzati, ad esempio a livello regionale, nazionale, dell’Unione o settoriale.» ; 14) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale ed è identificata nella RISA con un numero RISA nazionale unico. 2.   Ogni scheda aziendale debitamente compilata contiene le informazioni che permettono di: a) descrivere l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione; b) descrivere il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti; c) descrivere la situazione economica, ambientale e sociale dell’azienda; d) verificare le informazioni fornite con mezzi adeguati quali controlli in loco e controlli a distanza. 3.   I dati sulla scheda aziendale si riferiscono a una singola azienda e a un singolo esercizio di riferimento di dodici mesi consecutivi. Tali dati si riferiscono alle attività agricole dell’azienda stessa e ad altre attività lucrative direttamente collegate all’azienda. Non entrano nella compilazione della scheda aziendale i dati che si riferiscono a eredità, conti bancari privati, proprietà diverse dall’azienda, imposte personali o assicurazioni private. 4.   Per assicurare la comparabilità dei dati raccolti mediante schede aziendali, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme relative a quanto segue: a) le variabili e le definizioni delle variabili collegate a uno o più degli ambiti di cui all’allegato -I; b) l’inizio e la fine dell’anno di riferimento; c) il modello di scheda aziendale; d) i metodi e le scadenze di trasmissione dei dati alla Commissione, comprese eventuali proroghe dei termini ed esenzioni per variabili specifiche che possono essere concesse a uno Stato membro su richiesta motivata; e) la frequenza di trasmissione dei dati, che è annuale o meno frequente a seconda della natura delle variabili. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione si avvale, per quanto possibile, delle variabili disponibili dalle fonti di dati esistenti per l’aggiunta, la modifica o la sostituzione di variabili e tiene conto della necessità di non creare oneri supplementari significativi per gli Stati membri o le aziende contabili. Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione analizza la fattibilità delle variabili proposte sulla base, tra l’altro, dei contributi degli Stati membri, tra cui la disponibilità e la qualità delle fonti di dati nuove ed esistenti, l’eventuale applicazione di nuovi metodi e l’onere finanziario a carico degli Stati membri e delle aziende contabili. I risultati di tale analisi sono discussi in seno al comitato di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 1. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.» ; 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis 1.   Le schede aziendali e i collegamenti o i dati di cui all’articolo 4 bis sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento mediante un sistema informatizzato istituito dalla Commissione. I dati sono trasmessi per via elettronica sulla base di moduli messi a disposizione dell’organo di collegamento tramite tale sistema. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate in materia di conservazione, trattamento, riutilizzo e condivisione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in seno alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.» ; 16) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 1.   I dati individuali ottenuti durante l’attuazione del presente regolamento sono utilizzati unicamente per lo svolgimento dei compiti di cui all’ del presente regolamento. In ogni caso, la Commissione non utilizza tali dati individuali per altri scopi, in particolare per i controlli a norma del regolamento (UE) 2021/2116 o a fini fiscali. 2.   I dati RISA e, ai fini del presente regolamento, i dati provenienti da altre serie di dati di cui all’articolo 4 bis possono essere resi pubblici a condizione che siano aggregati e resi anonimi. 3.   La Commissione può concedere l’accesso a dati pseudonimizzati a fini di ricerca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 bis al fine di integrare il presente regolamento con le norme e le condizioni per tale accesso a livello dell’Unione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di protezione dei dati individuali e, in particolare, delle norme per i trasferimenti di dati a destinatari situati al di fuori del territorio dell’Unione di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679 e al capo V del regolamento (UE) 2018/1725. La Commissione chiede il parere del garante europeo della protezione dei dati anteriormente all’adozione tali atti delegati.» ; 17) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 bis 1.   Gli Stati membri e la Commissione adottano e attuano misure tecniche e organizzative adeguate, anche per quanto riguarda il sistema informatizzato di dati di cui all’articolo 8 bis, per garantire ed essere in grado di dimostrare che la raccolta, il trattamento, la compilazione e la trasmissione di dati individuali sono limitati alle finalità del presente regolamento. 2.   I dati individuali devono essere conservati per tutto il tempo necessario all’esecuzione delle analisi delle serie temporali. 3.   I dati individuali non sono messi a disposizione di persone diverse da quelle le cui funzioni richiedono l’accesso a tali dati ai fini del presente regolamento. 4.   Le persone che partecipano o hanno partecipato alla RISA sono tenute a non divulgare i dati individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure appropriate per affrontare le violazioni di tale divieto. Articolo 16 ter 1.   Il trattamento, la gestione e l’utilizzo dei dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono conformi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 2.   La Commissione è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali dal momento in cui tali dati le pervengono. Gli Stati membri determinano il responsabile del trattamento e, se del caso, l’incaricato del trattamento dei dati personali contenuti nelle schede aziendali riguardanti le aziende situate nel loro territorio.» ; 18) all’articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e i rilevatori di dati sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione pertinente che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nell’ambito del presente regolamento. Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure ai rilevatori di dati, nonché le relative risposte, sono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.» ; 19) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 1.   Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia le spese volte a coprire: a) una somma dovuta agli Stati membri per il rilascio delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse entro i termini stabiliti per il numero massimo di aziende contabili fissato a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 2; se il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e rilasciate relative a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero di aziende contabili stabilite a norma dell’articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, per la circoscrizione RISA o per lo Stato membro interessato, l’importo applicato per ciascuna scheda aziendale di tale circoscrizione RISA o Stato membro interessato è ridotto del 20 %; se tale riduzione è stata già applicata per i due anni consecutivi precedenti in relazione a una circoscrizione RISA o a uno Stato membro, la riduzione è del 25 %; b) tutte le spese concernenti i sistemi di dati informatizzati di cui la Commissione si avvale per l’esercizio e lo sviluppo della RISA e per la raccolta, la verifica, l’elaborazione, l’interoperabilità e l’analisi dei dati forniti dagli Stati membri. Tali spese includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della RISA. 2.   Il FEAGA eroga altresì agli Stati membri contributi finanziari per contribuire ai costi di attuazione da essi sostenuti qualora la creazione del sistema di raccolta delle variabili ambientali e sociali a norma del presente regolamento, comprese la formazione e l’interoperabilità tra i sistemi di raccolta dei dati, richieda adeguamenti significativi del sistema di raccolta dei dati RICA di uno Stato membro. Tali contributi sono forniti agli Stati membri entro il 31 dicembre 2027. 3.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere versato in tutto o in parte agli agricoltori per la loro partecipazione alle indagini RISA conformemente a criteri di assegnazione stabiliti dagli Stati membri. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure dettagliate relative all’importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e ai contributi di cui al paragrafo 2. Negli atti di esecuzione relativi ai contributi, la Commissione chiarisce sulla base di quali criteri tali contributi debbano essere assegnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19 ter, paragrafo 2.» ; 20) l’articolo 19 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 decembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 4 bis, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 5 bis, paragrafo 1, all’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dell’articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 21) l’articolo 19 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 19 ter 1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato “comitato della rete d’informazione sulla sostenibilità agricola”. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 22) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 ter La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 20 dicembre 2028 una relazione di valutazione sull’attuazione dell’articolo 4 bis e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), corredata, se del caso, di una proposta di atto legislativo che modifica l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a).» ; 23) il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato -I; 24) il titolo dell’allegato I è sostituito dal seguente: « Elenco di circoscrizioni RISA ».
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