Art. 1

In vigore dal 22 nov 2023
Il regolamento (UE) 2022/2473 è così rettificato: 1) all’, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il presente regolamento non si applica: a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 20, 21, 24, da 26 a 30, 33, 43, 46, 48, 50 e 52, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, dopo sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi dalla sua entrata in vigore, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dagli Stati membri alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame dei piani di valutazione e adottare una decisione; b) a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.» ; 2) all’articolo 6, paragrafo 5, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «a) aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42; b) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 49; c) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 51; d) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 53;»; 3) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti concessi a progetti CLLD di cui all’articolo 55.» ; 4) l’articolo 12 è così rettificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A decorrere dal 1 o  gennaio 2023 i regimi di aiuti di cui all’, paragrafo 7, sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi di aiuti precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. A decorrere dal 1 o  gennaio 2023 le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuti la cui durata complessiva supera i tre anni.» ; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime di aiuti esentato. Tale periodo può essere ridotto per i regimi di aiuti rispetto ai quali l’obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione del regime. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione della Commissione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo simile contiene la descrizione del modo in cui si è tenuto conto dei risultati della valutazione.» ; 5) all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera, in termini di equivalente sovvenzione lordo, un’aliquota massima di intensità di aiuto pari al 100 % dei costi ammissibili.» ; 6) all’articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli aiuti per i costi sostenuti dai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e attuati nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura a favore di progetti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso, se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.» ; 7) il terzo comma dell’allegato III è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono le seguenti: a) riferimento al numero di identificazione dell’aiuto (*1); b) identificativo del beneficiario (*2); c) tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data della concessione; d) regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (*3) e, se del caso, regioni ultraperiferiche o isole minori del Mar Egeo; e) settore di attività a livello di gruppo NACE (*4); f) strumento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (*5); g) strumento di aiuto (*6) (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (*7)); h) data di concessione; i) obiettivo dell’aiuto (*8); j) autorità che concede l’aiuto. (*1)  Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all’articolo 11 del presente regolamento." (*2)  Alla luce dell’interesse legittimo di garantire trasparenza nelle informazioni trasmesse al pubblico, dopo aver soppesato le esigenze di trasparenza e i diritti previsti dalle norme sulla protezione dei dati, la Commissione conclude che, tenuto conto dell’articolo 49, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, è giustificato pubblicare il nome del beneficiario dell’aiuto quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica identificabile con il nome di una persona fisica (cfr. C-92/09, Volker und Markus Schecke e Eifert, punto 53). Le norme di trasparenza mirano a un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Questo obiettivo prevale sul diritto alla protezione dei dati delle persone fisiche che ricevono sostegno pubblico." (*3)  NUTS – Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. Generalmente, la regione è specificata a livello 2." (*4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1)." (*5)  Equivalente sovvenzione lordo." (*6)  Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti d’aiuto, l’importo dell’aiuto deve essere precisato per ogni strumento di aiuto." (*7)  Se l’aiuto viene concesso tramite altri strumenti di aiuto, lo strumento di aiuto deve essere specificato." (*8)  Se l’aiuto presenta diversi obiettivi, l’importo dell’aiuto viene precisato per ogni obiettivo.»."
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