Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 nov 2023
Disposizioni transitorie
1. Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate ai conigli da riproduzione e ai conigli da ingrasso, e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 12 marzo 2024.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 12 marzo 2024 e destinati ai conigli da riproduzione e ai conigli da ingrasso, sono ritirati dal mercato entro il 12 giugno 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2594:oj#art-3