Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 nov 2023
Disposizioni transitorie 1.   Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’, destinate ai conigli da riproduzione e ai conigli da ingrasso, e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 12 marzo 2024. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 12 marzo 2024 e destinati ai conigli da riproduzione e ai conigli da ingrasso, sono ritirati dal mercato entro il 12 giugno 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2594:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo