Art. 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

In vigore dal 20 nov 2023
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca 1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) i quantitativi detratti ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 o riportati a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. 2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato del presente regolamento. 3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’ del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’, paragrafi 2 e 3, e l’ di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico. 4.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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