Art. 12

Misure di transizione

In vigore dal 17 nov 2023
Misure di transizione 1.   Fino al 30 giugno 2025, in deroga alla specifica di cui all’allegato I, punto 1.1, del regolamento (UE) n. 932/2012, non occorre che le indicazioni del programma standard per capi di cotone siano visualizzate sul dispositivo di selezione del programma delle asciugabiancheria per uso domestico o sul loro display, se sono rispettate le seguenti condizioni: a) il programma standard per capi di cotone è chiaramente identificabile nel manuale d’uso di cui all’allegato I, punto 1.2, del regolamento (UE) n. 932/2012, e nella documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, del medesimo regolamento; b) il programma eco è chiaramente visualizzato sul dispositivo di selezione del programma delle asciugabiancheria per uso domestico o sul loro display, conformemente all’allegato II, sezione 1, lettera b). 2.   Qualora nessuna unità dello stesso modello o di modelli equivalenti sia stata immessa sul mercato prima del 1o marzo 2025, le unità dei modelli immesse sul mercato tra il 1o marzo 2025 e il 30 giugno 2025 che soddisfino le disposizioni del presente regolamento sono considerate conformi alle specifiche del regolamento (UE) n. 932/2012.
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