Art. 1
In vigore dal 9 nov 2023
Nel regolamento (UE) n. 224/2014, l’articolo 3, lettera e), è sostituito dal seguente:
«e)
relativi alla fornitura di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, sotto forma di armi, munizioni, veicoli militari, componenti ed equipaggiamento paramilitare, e relativi pezzi di ricambio, alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge.».
Storico versioni
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