Art. 2

In vigore dal 8 nov 2023
Ciascuna società applica: a) i paragrafi 4 A e 88 A di cui all’allegato del presente regolamento immediatamente dopo la pubblicazione delle presenti modifiche e retroattivamente in conformità dello IAS 8; e b) i paragrafi 88B-88D di cui all’allegato del presente regolamento a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o  gennaio 2023 o in data successiva. Le società non sono tenute a fornire le informazioni richieste da questi paragrafi per qualsiasi periodo intermedio che termina il 31 dicembre 2023 o prima di tale data.
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