Art. 8

Criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica

In vigore dal 26 ott 2023
Criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica Il piano di riorganizzazione aziendale soddisfa tutti i criteri relativi ai risultati in materia di sostenibilità economica indicati in appresso: a) la CCP è in grado, in conformità con le norme e i regolamenti interni, di adottare le misure stabilite nel piano di riorganizzazione aziendale; b) la CCP, tramite l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, è in grado, entro un arco di tempo adeguato, di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine e di continuare a prestare servizi di compensazione conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012, nel modo seguente: i) la CCP non fa sorgere un rischio significativo per il sistema finanziario, tenendo conto, in particolare, della valutazione della concentrazione derivante dalla composizione dei partecipanti diretti; ii) la CCP fornisce un servizio di compensazione stabile ed economicamente sostenibile, considerando in particolare: 1) il flusso stimato delle operazioni che saranno presentate alla CCP per la compensazione; 2) il numero stimato di partecipanti diretti della CCP; 3) la capacità della CCP di assicurare liquidità sugli strumenti compensati; 4) gli accordi contrattuali di rilievo che saranno mantenuti e la misura in cui tali contratti contengono clausole di resilienza contrattuale, clausole a prova di risoluzione e limitazioni dei meccanismi terminativi nell’ambito della riorganizzazione aziendale; 5) gli accordi interni che saranno mantenuti durante l’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale, comprese le descrizioni di eventuali strutture di determinazione dei prezzi di mercato e la continuità dell’accesso alle attività operative prevista; 6) la prevista prosecuzione dei servizi forniti alla CCP a seguito dell’applicazione del piano di riorganizzazione aziendale, comprovata da lettere di impegno dei prestatori di servizi e, qualora tali lettere non siano pervenute, la valutazione della CCP secondo cui la cessazione di tale servizio non pregiudicherà la sostenibilità operativa o finanziaria della CCP; c) il piano di riorganizzazione aziendale include una descrizione del metodo per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP, riservando una particolare attenzione agli aspetti che potrebbero influire sulla valutazione, quali la volatilità del mercato, l’inaccessibilità o l’incertezza della quotazione di mercato, i vincoli temporali e gli aspetti giuridici; d) le valutazioni previste dal piano di riorganizzazione aziendale riguardano sia le attività e le attività d’impresa della CCP destinate ad essere liquidate o vendute, sia le attività e le attività d’impresa destinate a restare all’interno della CCP; e) eventuali proventi derivanti dal disinvestimento di attività o di attività d’impresa previsto dal piano di riorganizzazione aziendale sono calcolati in modo prudente e sulla base di un parametro di riferimento o una valutazione affidabili, ad esempio una perizia, una consultazione di mercato o il valore di attività o di attività d’impresa simili; f) la CCP, mediante l’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale, è in grado di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti regolamentari applicabili su base prospettica, in particolare: i) la CCP non violerà più alcun requisito o eviterà che una possibile violazione di tali requisiti si concretizzi; ii) la CCP assicura la continuità del funzionamento dei processi operativi di cui all’, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23; g) se la risoluzione deve essere accompagnata dalla sostituzione della dirigenza e se tale ristrutturazione deve essere realizzata mediante l’attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale, il piano di riorganizzazione aziendale prevede una ristrutturazione che comprende la sostituzione della dirigenza; h) per quanto noto alla CCP, l’attuazione delle misure previste dalla riorganizzazione aziendale non ha alcun effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria e del mercato; i) la CCP non ha individuato problemi connessi alla normativa dell’Unione o nazionale in materia di concorrenza che potrebbero derivare dall’attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.
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Criteri relativi ai risultati in termini di sostenibilità economica (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/450) — Testo vigente | Portale Normativo