Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
In vigore dal 25 ott 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:
1)
all’articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
2)
l’articolo 13 è così modificato:
a)
il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.»;
b)
dopo il terzo paragrafo è inserito il seguente quarto paragrafo:
«L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.»;
3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
5)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
6)
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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