Art. 2

In vigore dal 23 ott 2023
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati all’allegato I. 2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi: a) che sono responsabili di azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger, o che hanno partecipato, hanno fornito sostegno o hanno beneficiato direttamente o indirettamente di tali azioni o politiche; b) che compromettono l’ordine costituzionale in Niger; c) le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Niger, compresi coloro che sono responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette in Niger; d) che sono coinvolti in Niger nella pianificazione, organizzazione o esecuzione di atti che costituiscono gravi violazioni o abusi dei diritti umani o violazioni del diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi; e) che sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere da a) a d).
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