Art. 2
In vigore dal 23 ott 2023
Nei cinque anni a decorrere dal 13 novembre 2023, data di entrata in vigore del presente regolamento, solo la società Kyowa Hakko Bio Co., Ltd (19) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2215:oj#art-2