Art. 3

In vigore dal 23 ott 2023
I dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso della società Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2023/2214 — Testo vigente | Portale Normativo