Art. 64
Scambio di informazioni e punti di contatto
In vigore dal 20 ott 2023
Scambio di informazioni e punti di contatto
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione.
2. Qualora nello Stato membro siano designate più autorità ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE, una di esse è autorizzata dallo Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui agli articoli da 64 a 71.
Storico versioni
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