Art. 34
Raccomandazioni di miglioramento
In vigore dal 20 ott 2023
Raccomandazioni di miglioramento
1. Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti.
2. Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell’esito delle attività di verifica.
3. Nel rivolgere le raccomandazioni alla società, il verificatore rimane imparziale nei confronti della società, delle navi e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2015/757.
4. Durante la verifica effettuata l’anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella relazione di verifica, il verificatore verifica se e come la società ha dato seguito a dette raccomandazioni. Qualora la società non abbia dato seguito alle raccomandazioni, il verificatore valuta se ciò aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.
Storico versioni
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