Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«appalto comune»: un appalto condotto congiuntamente da almeno tre Stati membri;
2)
«controllo», relativamente a un contraente o a un subappaltatore: la capacità di esercitare un'influenza determinante su un contraente o su un subappaltatore, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
3)
«struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale di tale soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
4)
«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
5)
«ente appaltante»: un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all', paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, o l'Agenzia europea per la difesa o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri e paesi associati per condurre un appalto comune per loro conto;
6)
«prodotti della difesa»: i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, come stabilito all' di tale direttiva, compreso il materiale medico da combattimento;
7)
«informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (20);
8)
«informazioni sensibili»: le informazioni e i dati non classificati che devono essere protetti da un accesso o da una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, ove applicabile, o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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