Art. 1
In vigore dal 17 ott 2023
All’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è aggiunto seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell’anno precedente a norma dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013: il titolo di ciascuna decisione, il settore interessato, la data di adozione della decisione, il periodo di applicazione dell’estensione, i riferimenti alla pubblicazione ufficiale e, eventualmente, l’identificatore uniforme di risorse (URL) della decisione.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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