Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

In vigore dal 17 ott 2023
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato: 1) all’articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano alla Commissione le approvazioni concesse del diritto di utilizzare il simbolo grafico (ossia il logo) di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, indicando i nomi e le sedi dei produttori, i prodotti e il periodo per il quale tali diritti sono stati concessi.» ; 2) all’articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, le domande di aiuto ricevute, nonché le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.» ; 3) all’articolo 40, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Tuttavia, se l’adeguamento consiste nell’aumentare l’importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, esso può raggiungere il 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura in circostanze debitamente giustificate, comunicate alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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