Art. 2
In vigore dal 16 ott 2023
Per i prodotti non contemplati all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1259, modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati in conformità all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva in conformità all’ dello stesso regolamento si procede al rimborso o allo sgravio conformemente alla normativa doganale applicabile.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa vigente.
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