Art. 1

In vigore dal 16 ott 2023
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così rettificato: 1) nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina HCl» è sostituita dalla seguente: «In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»; 2) nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina solfato KCl» è sostituita dalla seguente: «In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»; 3) nella tabella 1, seconda colonna, sotto-colonna intitolata «Livelli massimi», la riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Glucosamina solfato NaCl» è sostituita dalla seguente: «In linea con il normale uso della glucosamina proveniente dai frutti di mare»; 4) nella tabella 2, seconda colonna, riga relativa al nuovo alimento autorizzato «Olio di Calanus finmarchicus», comma intitolato «Descrizione/definizione», la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il nuovo alimento è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di frutti di mare, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/2145 — Testo vigente | Portale Normativo