Art. 1

In vigore dal 12 ott 2023
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd 8,8  % 899N Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD 0  % 899O Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd 15,8  % 899P Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 10,0  % Tutte le altre società 34,6  % C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto interessato) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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