Art. 7

Costituzione di una garanzia per l’importazione di frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro

In vigore dal 10 ott 2023
Costituzione di una garanzia per l’importazione di frumento (grano) tenero e frumento (grano) duro 1.   Per il frumento (grano) tenero di qualità alta, l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Tuttavia, in caso di sospensione dei dazi all’importazione per tutte le categorie qualitative di frumento (grano) tenero a norma dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la garanzia specifica non è richiesta per l’intero periodo della sospensione. 2.   Per il frumento (grano) duro, l’importatore costituisce, presso l’autorità doganale, una garanzia specifica alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, salvo nel caso in cui la dichiarazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) o dalla Canadian Grain Commission (CGC) di cui all’articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettere b) o c), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Tuttavia, se il dazio all’importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, la garanzia specifica non è richiesta.
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