Art. 43

Controlli sui prodotti importati del settore del luppolo e comunicazioni

In vigore dal 10 ott 2023
Controlli sui prodotti importati del settore del luppolo e comunicazioni 1.   Gli Stati membri effettuano regolarmente controlli casuali intesi a verificare la conformità dei prodotti derivati dal luppolo di cui al codice NC 1210 che entrano nel territorio doganale dell’Unione per essere importati a norma dell’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con i requisiti minimi di commercializzazione del luppolo in coni stabiliti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione (28) a tali fini. 2.   Ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, gli Stati membri comunicano alla Commissione la frequenza, il tipo e il risultato dei controlli effettuati nel corso dell’anno precedente. I controlli riguardano almeno il 5 % delle spedizioni di luppolo che lo Stato membro prevede di importare nell’anno considerato dai paesi terzi. 3.   Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione di cui al paragrafo 1, le relative spedizioni non sono commercializzate nell’Unione.
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