Art. 37
Organismi autorizzati a rilasciare un attestato di equivalenza
In vigore dal 10 ott 2023
Organismi autorizzati a rilasciare un attestato di equivalenza
1. Gli attestati di equivalenza che accompagnano il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo importati sono rilasciati da un organismo autorizzato dal paese terzo di origine oppure, se non esiste nel paese d’origine, da un organismo già autorizzato al di fuori del paese di origine del prodotto.
2. Sulla base delle notifiche da parte delle autorità competenti dei paesi terzi, a norma dell’articolo 190 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione stila e aggiorna un elenco degli organismi autorizzati a rilasciare attestati di equivalenza nel paese di origine del prodotto derivato dal luppolo contenente il nome, l’indirizzo postale e di posta elettronica di tali agenzie.
3. La Commissione pubblica sul proprio sito web il nome e l’indirizzo degli organismi notificati dalle autorità competenti dei paesi terzi.
Storico versioni
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