Art. 28

Prezzi limite per determinati prodotti derivati dallo zucchero

In vigore dal 10 ott 2023
Prezzi limite per determinati prodotti derivati dallo zucchero Il prezzo limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari, per 100 kg di prodotto derivato dallo zucchero netto, a: a) 53,10 EUR per lo zucchero bianco di cui ai codici 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all’allegato III, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) 64,70 EUR per lo zucchero di cui al codice NC 1701 91 00; c) 54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 90 della qualità tipo di cui all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013; d) 41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola di cui al codice NC 1701 12 10 della qualità tipo di cui all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013; e) 55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici NC 1701 13 90 e 1701 14 90 della qualità tipo di cui all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013; f) 41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna di cui ai codici 1701 13 10 e 1701 14 10 della qualità tipo di cui all’allegato III, parte B, punto III, del regolamento (UE) n 1308/2013; g) 1,184 EUR per i prodotti di cui al codice NC 1702 90 95 per ogni 1 % di tenore in saccarosio.
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Prezzi limite per determinati prodotti derivati dallo zucchero (Art. 28 Regolamento (UE) 2023/2834) — Testo vigente | Portale Normativo