Art. 9

In vigore dal 9 ott 2023
1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’. 2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I: a) trasmettono entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco nell’allegato I le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e b) collaborano con tale autorità compente alla verifica di tali informazioni. 3.   L’inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’. 4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a). 5.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 6.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2147:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo