Art. 16
In vigore dal 9 ott 2023
1. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;
c)
per quanto riguarda la Commissione:
i)
l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante trattano, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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