Art. 1

In vigore dal 9 ott 2023
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare: i) una richiesta volta ad ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e un credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati nell’allegato II; d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; f) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi o plusvalenze derivanti o generati dalle attività; v) credito, diritto di compensazione, garanzie, garanzie di esecuzione o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; h) «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
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