Art. 59
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
In vigore dal 4 ott 2023
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1. Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali/temporali nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. La Commissione trasmette l’elenco di tali restrizioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.
Storico versioni
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