Art. 50
Registrazione delle catture
In vigore dal 4 ott 2023
Registrazione delle catture
1. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano, dopo ogni operazione di raccolta, il corallo rosso raccolto.
2. I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione i dati relativi al corallo rosso di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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