Art. 35
Attività di pesca
In vigore dal 4 ott 2023
Attività di pesca
Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:
1)
giorni d’esercizio;
2)
zona operativa;
3)
catture totali delle specie chiave di cui all’.
Storico versioni
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