Art. 26
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
In vigore dal 4 ott 2023
Ulteriori restrizioni spaziali o temporali
1. Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.
2. Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza ritardo al segretariato della CGPM.
Storico versioni
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