Art. 110
Navi autorizzate
In vigore dal 4 ott 2023
Navi autorizzate
1. Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’ del presente regolamento gli Stati membri di bandiera rilasciano un’autorizzazione di pesca conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Le navi che non hanno un’attività di pesca comprovata nella zona di cui all’ anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.
3. Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:
a)
al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;
b)
al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e
c)
ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.
Storico versioni
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