Art. 1

Determinazione dell’equivalenza

In vigore dal 29 set 2023
Determinazione dell’equivalenza Le informazioni soggette allo scambio automatico a norma delle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (DPI-MCAA), da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito, sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. La determinazione dell’equivalenza è subordinata alle seguenti condizioni: i) l’adozione dei regolamenti del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) nella versione del testo presentata nelle proposte di regolamento del 2022 sui gestori di piattaforme (adeguata verifica in materia fiscale e requisiti di comunicazione) e valutata dalla Commissione; ii) la conclusione del DPI-MCAA tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito mediante l’attivazione di relazioni di scambio a norma della sezione 7 di tale accordo.
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