Art. 3

Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria

In vigore dal 28 set 2023
Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria 1.   L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 contiene gli elementi seguenti: a) nella parte superiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura «NI plant health label»; b) la lettera «A.», seguita dal nome botanico dei tuberi-seme di patate; c) la lettera «B.», seguita dal numero di registrazione dell'operatore professionale; d) la lettera «C.», seguita dal codice di tracciabilità dei tuberi-seme di patate; e) la lettera «D.», seguita da: i) un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l'operatore professionale che riceve le partite di tuberi-seme di patate e lo informa della legislazione dell'Unione applicabile con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; o ii) l'indicazione «complies with Article 11 of Regulation (EU) 2023/1231»; f) nella parte inferiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura «for use in the United Kingdom only». 2.   L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate è conforme al modello di cui all'allegato.
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