Art. 2
Prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord
In vigore dal 28 set 2023
Prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord
L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e il loro uso in Irlanda del Nord sono subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:
a)
i tuberi-seme di patate sono destinati a operatori professionali registrati in Irlanda del Nord;
b)
i tuberi-seme di patate sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, di siti di produzione che sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:
i)
gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
ii)
gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
c)
i tuberi-seme di patate sono stati sottoposti a ispezione ufficiale in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, presso i siti di produzione o gli impianti di imballaggio e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:
i)
gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;
ii)
gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
d)
dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono coltivati solo in siti di produzione dell'Irlanda del Nord registrati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito;
e)
dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate e le piante da essi ottenute sono sottoposti a ispezioni ufficiali annuali nei loro siti di produzione in Irlanda del Nord per garantire la conformità alle prescrizioni dell'Unione relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, e relative agli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
f)
i quantitativi di tuberi-seme di patate introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e i risultati delle ispezioni di cui alle lettere b), c) ed e) sono comunicati dal Regno Unito alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda gli ingressi verificatisi tra il 1o maggio dell'anno n-1 e il 30 aprile dell'anno n;
g)
l'ingresso in Irlanda del Nord delle partite è conforme alle norme applicabili di cui al regolamento (UE) 2017/625.
Storico versioni
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