Art. 2

Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria

In vigore dal 28 set 2023
Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria 1.   L’etichetta fitosanitaria contiene i seguenti elementi: a) nella parte superiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «NI plant health label»; b) la lettera «A.», seguita: i) nel caso delle piante da impianto, dal nome botanico della specie vegetale o dal taxon interessato e, facoltativamente, dal nome della varietà vegetale; oppure ii) nel caso di macchinari o di un veicolo, il nome dell’oggetto; c) la lettera «B.», seguita dal numero di registrazione dell’operatore professionale; d) la lettera «C.», seguita: i) nel caso delle piante da impianto, dal codice di tracciabilità della pianta da impianto; oppure ii) nel caso di macchinari o di un veicolo, dal codice di tracciabilità dell’oggetto; e) la lettera «D.», seguita: i) da un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l’operatore professionale in Irlanda del Nord che riceve le partite di cui all’ e lo informa della legislazione applicabile dell’Unione con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; oppure ii) l’indicazione «complies with Article 10 of Regulation (EU) 2023/1231»; f) nella parte inferiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «for use in the United Kingdom only». 2.   L’etichetta fitosanitaria è conforme al modello di cui all’allegato.
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