Art. 2
Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria
In vigore dal 28 set 2023
Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria
1. L’etichetta fitosanitaria contiene i seguenti elementi:
a)
nella parte superiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «NI plant health label»;
b)
la lettera «A.», seguita:
i)
nel caso delle piante da impianto, dal nome botanico della specie vegetale o dal taxon interessato e, facoltativamente, dal nome della varietà vegetale; oppure
ii)
nel caso di macchinari o di un veicolo, il nome dell’oggetto;
c)
la lettera «B.», seguita dal numero di registrazione dell’operatore professionale;
d)
la lettera «C.», seguita:
i)
nel caso delle piante da impianto, dal codice di tracciabilità della pianta da impianto; oppure
ii)
nel caso di macchinari o di un veicolo, dal codice di tracciabilità dell’oggetto;
e)
la lettera «D.», seguita:
i)
da un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l’operatore professionale in Irlanda del Nord che riceve le partite di cui all’ e lo informa della legislazione applicabile dell’Unione con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; oppure
ii)
l’indicazione «complies with Article 10 of Regulation (EU) 2023/1231»;
f)
nella parte inferiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «for use in the United Kingdom only».
2. L’etichetta fitosanitaria è conforme al modello di cui all’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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