Art. 1

In vigore dal 28 set 2023
Le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.
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