Art. 5
Procedure operative per la comunicazione delle informazioni
In vigore dal 26 set 2023
Procedure operative per la comunicazione delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all' prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l', paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all' in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.
Storico versioni
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