Art. 3

Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi

In vigore dal 26 set 2023
Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi 1.   Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti: a) controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I; b) contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I; c) garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I; d) garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I; e) cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I. 2.   Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III. 3.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.
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