Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856

In vigore dal 15 set 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856 Il regolamento delegato (UE) 2019/856 è così modificato: (1) l’ è così modificato: a) il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) “progetto su piccola scala”: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 20 000 000 EUR;»; b) sono aggiunti i punti da 4) a 10) seguenti: «4) “progetto su media scala”: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale è superiore a 20 000 000 EUR ma non supera 100 000 000 EUR; 5) “decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte”: la decisione di finanziamento mediante la quale la Commissione permette il finanziamento di un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”); 6) “procedura di gara competitiva”: procedura in cui i produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio che hanno presentato domanda di sostegno del fondo per l’innovazione sono selezionati sulla base dell’offerta più competitiva, conformemente all’articolo 13 quinquies; 7) “requisito di qualificazione”: condizione che l’offerente deve soddisfare nell’ambito di una procedura di gara competitiva affinché la sua offerta possa rientrare nella classifica; 8) “criterio di classificazione”: criterio utilizzato nelle procedure di gara competitive per classificare le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione. Il criterio di classificazione è sempre il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, ma può essere eccezionalmente integrato da altri criteri di classificazione; 9) “impostazione della procedura di gara competitiva”: la descrizione dei principali parametri economici di una procedura di gara competitiva che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori dei progetti; 10) “prezzo di aggiudicazione”: il prezzo dell’offerta marginale che soddisfa i requisiti di qualificazione applicabili in una procedura di gara competitiva.»; (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)." (2) nell’articolo 3 è inserita la lettera a bis) seguente: «a bis) sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;»; (3) l’articolo 4 è così modificato: a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il sostegno fornito dal fondo per l’innovazione può assumere le seguenti forme:»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.»; (4) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: «Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni non concesse sulla base dei capi II bis, II ter o II quater »; (5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Costi pertinenti Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, sedicesimo comma, quinta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari netti sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi supplementari netti sono calcolati come differenza tra i) la miglior stima dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e delle entrate economiche e dei benefici operativi, e ii) la miglior stima dei costi economici e delle entrate economiche e dei benefici operativi di un progetto che utilizza una tecnologia convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di un prodotto finale analogo. La Commissione può altresì decidere che i costi pertinenti siano i costi supplementari netti, calcolati come differenza tra la miglior stima i) dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e ii) delle entrate economiche e dei benefici operativi.» ; (6) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le sovvenzioni sono erogate al raggiungimento di tappe principali prestabilite.» ; b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Fino al 40 % dell’importo totale della sovvenzione a favore di un determinato progetto è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3. 5.   Il resto dell’importo totale della sovvenzione è erogato dopo la chiusura finanziaria. La somma può essere erogata parzialmente prima dell’entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio.» ; c) il paragrafo 6 è soppresso; (7) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda di sovvenzione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: 1) la lettera b) è soppressa; 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;»; 3) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte; h) l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3.»; (8) all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Se utilizzata, la procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi consecutive: a) la manifestazione di interesse; b) la domanda completa. Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione. 3.   Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.» ; (9) l’articolo 11 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Criteri di assegnazione»; b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Le sovvenzioni sono concesse sulla base dei seguenti criteri: a) l’efficacia dei progetti proposti in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione dell’impatto climatico complessivo, se del caso con l’ausilio dei parametri di riferimento di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; b) il livello di innovazione dei progetti proposti rispetto allo stato dell’arte; c) la maturità dei progetti in termini di pianificazione, il modello di business, la struttura finanziaria e giuridica e la possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione; d) il potenziale tecnico e di mercato dei progetti proposti in termini di vasta applicazione o riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi, nonché il potenziale dei progetti proposti di affrontare molteplici impatti ambientali e il loro contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità; e) l’efficienza in termini di importo richiesto della sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione, più qualsiasi altro sostegno pubblico facente parte del modello finanziario del progetto, diviso per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare nei primi 10 anni di funzionamento. 2.   Ai fini della concessione di sovvenzioni ai progetti selezionati, possono essere inclusi nell’invito a presentare proposte criteri di assegnazione aggiuntivi volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l’innovazione.» ; c) è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Qualora la Commissione pubblichi un invito settoriale a presentare proposte o preveda un tema settoriale nel quadro di un invito a presentare proposte, la documentazione dell’invito può includere criteri o requisiti di assegnazione aggiunti per valutare il potenziale contributo dei progetti proposti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo. Tali criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi possono riguardare il potenziale contributo dei progetti proposti all’accesso dell’UE a una fornitura sicura e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’UE e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.» ; (10) l’articolo 12 è così modificato: a) (non riguarda la versione italiana) b) i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità di ciascun progetto proposto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L’organo esecutivo seleziona quindi i progetti ammissibili secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa. 3.   Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l’organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati. 4.   L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione e comprende almeno quanto segue: a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione; b) dettagli della valutazione e classificazione dei progetti; c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro; d) l’importo della sovvenzione richiesta, in euro; e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate. 5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.» ; c) è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13.» ; (11) l’articolo 12 bis è così modificato: a) (non riguarda la versione italiana) b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione indicati in tale articolo. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati. 3.   L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13. 4.   L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione e comprende almeno quanto segue: a) una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione; b) dettagli della valutazione e classificazione dei progetti; c) i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro; d) l’importo della sovvenzione richiesta, in euro; e) la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.» ; (12) dopo l’articolo 12 ter è inserito il titolo di capo seguente: «CAPO II bis Assistenza allo sviluppo del progetto »; (13) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Assistenza allo sviluppo del progetto 1.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto. 2.   La Commissione può assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto sotto forma di assistenza tecnica a qualsiasi progetto che rientri nell’ambito di applicazione del fondo per l’innovazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e sesto comma, della direttiva 2003/87/CE. 3.   Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto: a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell’architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto; b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici; c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto; d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto. 4.   Se l’assistenza allo sviluppo del progetto è attuata in regime di gestione indiretta, l’ente esecutivo procede alla selezione e decide di attribuire l’assistenza allo sviluppo del progetto previa consultazione della Commissione. I criteri di assegnazione tengono conto del livello di innovazione rispetto allo stato dell’arte, del potenziale di ridurre in modo significativo gli impatti climatici e di sostenere una vasta applicazione, della maturità nonché dell’equilibrio geografico e settoriale nel portafoglio di progetti finanziati.» ; (14) è inserito il capo II ter seguente: «CAPO II ter Disposizioni specifiche applicabili alle procedure di gara competitive Articolo 13 bis Impostazione e principi della procedura di gara competitiva 1.   La Commissione definisce l’impostazione della procedura di gara competitiva conformemente ai principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione. 2.   Le procedure di gara competitive sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di offerte speculative. 3.   Tutte le procedure di gara competitive hanno un bilancio o un volume massimo che funge da vincolo imprescindibile. Le procedure di gara competitive che registrano una scarsa adesione sono adattate per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure successive. 4.   Per consentire una concorrenza effettiva, l’impostazione della procedura di gara competitiva è resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte. Articolo 13 ter Inviti a presentare proposte 1.   I promotori dei progetti sono invitati a partecipare a una procedura di gara competitiva tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. 2.   Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione. 3.   La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell’invito a presentare proposte indica chiaramente quanto segue: a) gli obiettivi strategici perseguiti dall’invito; b) la definizione esatta e i requisiti del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio per il quale può essere concesso un sostegno; c) il bilancio fornito dal fondo per l’innovazione; d) l’eventuale applicazione di un prezzo offerto massimo o di un volume massimo per offerta; e) eventuali restrizioni al cumulo o alla combinazione del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con misure di sostegno nazionali o dell’UE; f) l’eventuale applicazione di criteri diversi dal prezzo offerto per classificare le proposte; g) la durata massima del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva; h) una descrizione delle procedure di presentazione delle domande e di selezione. Articolo 13 quater Requisiti di qualificazione 1.   Solo le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono prese in considerazione per la procedura di classificazione di cui all’articolo 13 quinquies. 2.   I requisiti di qualificazione mirano a garantire che i promotori dei progetti che partecipano alla procedura di gara competitiva siano in grado di completare il progetto proposto conformemente all’impostazione della procedura di gara competitiva, ai termini dell’invito a presentare proposte e agli obiettivi di cui all’articolo 3, nonché nel rispetto del diritto dell’UE. 3.   I requisiti di qualificazione si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva e per garantire il massimo livello di concorrenza e la qualità delle proposte presentate. 4.   I requisiti di qualificazione possono essere criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione ai sensi del regolamento finanziario. Articolo 13 quinquies Procedura di classificazione 1.   Le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono classificate in base al prezzo offerto, dal più basso al più alto, a meno che non si applichino criteri aggiuntivi a norma del paragrafo 2. 2.   La Commissione può decidere, in via eccezionale, di utilizzare criteri aggiuntivi per la classificazione delle proposte, a condizione che il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, rappresenti almeno il 70 % della ponderazione dei criteri di classificazione. Il ricorso a criteri aggiuntivi è chiaramente indicato nell’invito a presentare proposte ed è giustificato dalla natura del prodotto messo all’asta e dagli obiettivi dell’invito. 3.   L’organo esecutivo redige l’elenco delle proposte preselezionate e lo comunica alla Commissione. L’elenco contiene: a) una conferma della conformità ai requisiti di qualificazione; b) i dettagli della classificazione; c) l’importo del sostegno richiesto; d) il volume previsto del prodotto messo all’asta. 4.   Su richiesta della Commissione, l’organo esecutivo trasmette anche la classifica delle proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione ma il cui prezzo è superiore al prezzo di aggiudicazione. 5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 3, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire alle proposte selezionate e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva. Articolo 13 sexies Cumulo 1.   Per ciascuna procedura di gara competitiva, la Commissione può decidere di limitare la possibilità per un promotore di progetto di cumulare il sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con i finanziamenti dell’UE o con il sostegno pubblico nazionale. 2.   Eventuali restrizioni a norma del paragrafo 1 si limitano a quanto necessario per garantire condizioni di parità e conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva. 3.   La portata e la motivazione delle restrizioni di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite nel progetto di decisione presentato agli Stati membri a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 2, nonché nella pubblicazione degli elementi d’impostazione della procedura di gara competitiva di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 4. Articolo 13 septies Cauzioni 1.   La Commissione può richiedere cauzioni, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 bis, della direttiva 2003/87/CE, sotto forma di garanzia finanziaria, al fine di attenuare il rischio di offerte speculative o di incentivare i promotori dei progetti a completare il progetto proposto entro i termini e conformemente alla loro proposta. 2.   Le cauzioni trattenute spettano al fondo per l’innovazione come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.» ; (15) è inserito il capo II quater seguente: «CAPO II quater Disposizioni specifiche applicabili all’assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva Articolo 13 octies Assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva 1.   Gli Stati membri con il rapporto più basso tra sostegno del fondo per l’innovazione ricevuto dai progetti sul proprio territorio e quota di emissioni verificate nell’EU ETS durante il periodo 2013-2020 possono essere ammissibili all’assistenza tecnica fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, quattordicesimo comma, della direttiva 2003/87/CE. 2.   L’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri ammissibili a tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione dopo aver consultato Stati membri conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d). L’elenco degli Stati membri ammissibili è successivamente aggiornato almeno una volta ogni due anni.» ; (16) il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Disposizioni specifiche applicabili ad altre forme di sostegno del fondo per l’innovazione»; (17) l’articolo 18 è così modificato: a) il primo comma è così modificato: 1) la prima frase della parte introduttiva è sostituita da quanto segue: «L’organo esecutivo designato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per dare attuazione al fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, può essere incaricato della gestione generale degli inviti a presentare proposte, dell’erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti selezionati.»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) organizzazione della procedura di selezione, comprese la valutazione e la classificazione delle proposte;»; 3) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali;»; 4) è inserita la lettera o bis) seguente: «o bis) promozione di sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi di finanziamento dell’UE (compreso Orizzonte Europa);»; b) sono aggiunti i commi seguenti: «Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma degli articoli 9 e 10, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui richiedenti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo della sovvenzione richiesta, sul potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio. Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma dell’articolo 13 ter, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui promotori dei progetti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo del sostegno del fondo per l’innovazione richiesto e, se del caso, sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio. La condivisione delle informazioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta al consenso dei promotori dei progetti e alla normativa dell’UE.»; (18) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ove gli importi erogati siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l’innovazione.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un’agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l’innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Le entrate del fondo per l’innovazione coprono tutti i costi amministrativi e di gestione connessi alla sua attuazione. La Commissione può impiegare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l’innovazione per coprire i suoi costi di gestione.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l’innovazione può ricevere contributi anche da un altro programma dell’UE, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e non siano state introdotte restrizioni a norma dell’articolo 13 sexies, paragrafo 1. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’UE è calcolato su base proporzionale.» ; (19) all’articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l’innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, di tale direttiva fino a che tutte le entrate sono state spese per obiettivi del fondo per l’innovazione.» ; (20) all’articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato: a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) l’elenco delle proposte preselezionate, compreso l’elenco di riserva, redatto conformemente agli articoli 12, 12 bis e 13 quinquies; b) i progetti di decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 13 ter, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1; c) l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto conformemente all’articolo 13;»; b) è aggiunta la lettera d) seguente: «d) l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva, conformemente all’articolo 13 octies.»; (21) all’articolo 23, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi; (22) all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l’innovazione. La valutazione si incentra, tra l’altro, sulle sinergie tra il fondo per l’innovazione e gli altri programmi pertinenti dell’UE, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE (comprendente Orizzonte Europa e Orizzonte 2020), nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione.» ; (23) l’articolo 27 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I promotori dei progetti promuovono in modo proattivo e sistematico i progetti sostenuti a norma del presente regolamento e i relativi risultati e impatti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni del caso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i propri siti web e account sui social media. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l’innovazione. I promotori dei progetti designano un punto di contatto per la comunicazione sui progetti e informano l’organo esecutivo con largo anticipo prima di intraprendere specifiche attività di comunicazione o divulgazione riguardo ai progetti con un impatto mediatico potenzialmente rilevante.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’etichetta con la dicitura “(co)finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (Fondo per l’innovazione)”, il logo dell’Unione e altri elementi promozionali obbligatori sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico, conformemente alle clausole contrattuali associate al sostegno del fondo per l’innovazione.» ; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I promotori dei progetti forniscono, nei piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2. Essi controllano e, se del caso, riesaminano periodicamente la loro attuazione.» .
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