Art. 2

In vigore dal 15 set 2023
Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell'8 aprile 2024.
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