Art. 1
In vigore dal 14 set 2023
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:
Società
Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)
Codice addizionale TARIC
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd
1 153
A 986
Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd
1 153
A 987
Henan Junhua Development Company Ltd
1 153
A 988
Tutte le altre società
—
415
A 999
3. Per i produttori menzionati singolarmente, l’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Per questi produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.
4. L’applicazione del prezzo minimo all’importazione specificato per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto dichiara che il (volume) di melamina esportato nell’Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
5. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (136), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.
6. Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.
Storico versioni
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