Art. 9
Trasferimento di contingenti
In vigore dal 13 set 2023
Trasferimento di contingenti
1. I trasferimenti di contingenti tra l’Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica ogni eventuale trasferimento di tali contingenti al segretariato dell’ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.
2. È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa informare il segretariato dell’ICCAT prima che avvenga il trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-9