Art. 7
Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati
In vigore dal 13 set 2023
Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati
1. Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all’interno di un’azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione annuale dello Stato membro di cui all’ e comprende almeno le misure di cui agli .
2. Se viene consentito un riporto a norma del paragrafo 1, si applicano i seguenti punti:
a)
entro il 25 maggio di ogni anno, gli Stati membri responsabili delle aziende compilano e presentano alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto che comprende:
i)
i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto;
ii)
l’anno di cattura;
iii)
il peso medio;
iv)
lo Stato membro di bandiera o la PCC;
v)
i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate;
vi)
il nome e il numero ICCAT dell’azienda;
vii)
il numero della gabbia; e
viii)
le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;
b)
i quantitativi oggetto del riporto a norma del paragrafo 1 sono introdotti in gabbie separate o serie di gabbie separate nell’azienda in base all’anno di cattura.
3. Prima dell’inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l’intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto a un prelievo in blocco all’interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell’. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso dagli anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l’introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
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