Art. 66
Procedura di modifica
In vigore dal 13 set 2023
Procedura di modifica
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:
a)
le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all’;
b)
i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: , paragrafo 4, , paragrafo 1, , paragrafo 1, , paragrafi 2 e 3, , paragrafi 5 e 6, , , paragrafo 3, , paragrafo 2, , paragrafo 13, , paragrafo 2, , , paragrafo 5, lettera b), e , paragrafo 6;
c)
i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all’, paragrafi 1 e 4;
d)
la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafo 1;
e)
le percentuali e i parametri di riferimento fissati all’, all’, paragrafi 3 e 4, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, all’ e all’, paragrafo 8;
f)
le informazioni da presentare alla Commissione di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, e all’;
g)
i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell’ICCAT di cui, rispettivamente, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 5;
h)
i motivi di diniego dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’, paragrafo 1;
i)
i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all’, paragrafo 4;
j)
il numero delle navi di cui all’, paragrafo 3;
k)
gli allegati da I a XV.
2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell’ICCAT vincolanti per l’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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